Art. 17.
(Disciplina delle autorizzazioni).

      1. Le attività di trasporto di valori e di scorta a valori sono esercitate dagli istituti in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 11 e di specifica capacità tecnica e organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno.
      2. Le attività di trasporto di valori e di scorta a valori sono esercitate, anche fuori del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di attuazione, sentita la commissione di cui all'articolo 8, allo scopo di assicurare la funzionalità e l'efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte e il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità.
      3. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto di valori e di scorta a valori

 

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stabilmente organizzati per percorrere continuativamente itinerari che attraversano più regioni, per conto di committenti pubblici o privati o di altri istituti autorizzati che, debitamente autorizzati dall'avente diritto, affidano loro denaro, titoli o altri valori per l'esecuzione di parte del trasporto.
      4. Per i servizi di cui al comma 3 il Ministero dell'interno rilascia l'autorizzazione, approva le modalità di esecuzione dei servizi e le tariffe e stabilisce le prescrizioni da osservare, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza rispettivamente interessate; esso dispone, altresì, ispezioni e controlli, fermi restando i compiti di controllo di cui all'articolo 4, comma 6, ed esercita ogni altra funzione che la legge attribuisce alle predette autorità.
      5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente, del progetto organizzativo e tecnico-operativo e del regolamento di servizio di cui all'articolo 3, nonché degli accordi tipo che possono essere stipulati con altri istituti per la messa a disposizione di mezzi o di apparati tecnologici speciali, di luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza per il trasporto e la custodia temporanea di valori (caveaux), ovvero, per i servizi di cui al comma 3, di servizi accessori di trasporto. Gli accordi, debitamente vidimati ai sensi dell'articolo 4, devono recare una chiara identificazione delle rispettive responsabilità e devono essere permanentemente affissi nei locali in cui gli istituti interessati svolgono l'attività con il pubblico ed essere riportati, anche per estratto, nei contratti sottoscritti con gli utenti.